Il limite di velocità scende da 25 a 20 km/h e rimane il limite di 6 km/h nelle aree pedonali.
È espressamente sancito il divieto di sosta sui marciapiedi, fugando i dubbi sull'applicabilità del Codice della strada, causati dal fatto che esso vale per i veicoli: i monopattini sono considerati solo dispositivi.
L’unica sanzione evocata dal Dl è quella pecuniaria di 41 euro prevista dall’articolo 158, comma 5 del Codice per la sosta selvaggia. Il Dl prevede per i mezzi i sharing l’obbligo di foto per dimostrare di aver parcheggiato bene il mezzo. Alcune aree dei marciapiedi possono essere dedicate alla sosta di tutti i monopattini, a discrezione del Comune. Non sarà necessario segnalarle con cartelli e strisce: basterà pubblicare sul sito web comunale le coordinate Gps.
Dal 1° luglio 2022 gli esemplari venduti dovranno avere frecce e stop. Quelli già in circolazione dovranno essere adeguati entro il 1° gennaio 2024. Se il mezzo non ha le caratteristiche legali, ora riordinate dal Dl, scatta la confisca. Quindi non solo se il motore e/o il regolatore di velocità sono “truccati”, ma anche, ad esempio, se si modifica il telaio per ricavare un posto a sedere. O se, oltre alle luci, più in là mancheranno frecce e stop.
Viene specificato che le sanzioni si applicano secondo il titolo VI del Codice. Quindi, sconto del 30% se si paga entro 5 giorni, raddoppio oltre i 60 giorni eccetera. I monopattini si considerano in circolazione se «condotti nelle aree e negli spazi» in cui si applica il Codice.
I monopattini possono circolare anche su strade extraurbane senza piste ciclabili e le violazioni alle norme di comportamento sono ora punite con una sanzione di 50 euro anziché 100.